Aspetti Generali più Significativi del Regolamento 864/2007/CE sulle Obbligazioni Extracontrattuali

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Prima di illustrare la disciplina prevista dal regolamento 864/2007/CE e di eventuali norme di diritto internazionale e/o interno applicabili ai casi principali di conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali, va completata la panoramica sul Roma II.

1) Carattere universale. Il reg. 864/2007/CE ha carattere universale, esattamente come il reg. 593/2008/CE, potendo trovare applicazione anche se la legge richiamata è quella di uno Stato diverso dai membri dell’Unione europea.

2) Elementi regolati dalla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Il reg. 864/2007/CE permette di individuare la legge chiamata a governare un rapporto obbligatorio non contrattuale; ma cosa disciplinerà esattamente questa legge? Ce lo dice proprio il regolamento, anche se l’elenco tracciato non è da considerarsi “chiuso”:

  • la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
  • i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
  • l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;
  • entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
  • la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria;
  • i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
  • la responsabilità per fatto altrui;
  • il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all’interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza;
  • la ripartizione dell’onere della prova;
  • il rapporto tra debitore e terzo che interviene a titolo di surrogazione, nonché il regresso del creditore nei confronti dei debitori diversi dal debitore principale, ma comunque tenuti a rispondere in solido.

3) Libera scelta di legge. Sempre in via generale, il Roma II, sulla scia di quanto prospettato circa il regolamento che si occupa delle obbligazioni contrattuali, riserva uno spazio non indifferente alla libera scelta della legge regolatrice della fattispecie tramite accordo delle parti. Sta di fatto che, trattandosi di accordo relativo ad obbligazioni che non nascono da accordi (per meglio dire, da contratti), il discorso si complica sensibilmente: al riguardo vi sono una regola e un’eccezione. La regola è facilmente prevedibile. La natura delle obbligazioni extracontrattuali implica che il rapporto obbligatorio che sorge sfugge all’accordo delle parti, pertanto un eventuale accordo sulla legge alla quale sottomettere l’obbligazione costituitasi sarà per forza successivo a questo evento. Se l’attività industriale di Tizio, imprenditore francese esercente in Francia, cagiona danni di vario tipo alle proprietà ubicate in territorio italiano di Caio, italiano anch’egli, Tizio e Caio potranno comunque convenire tra loro di regolare gli aspetti dell’obbligazione extracontrattuale sorta in capo a Tizio sottoponendola a questa o a quella legge. L’eccezione riguarda i rapporti commerciali: se le parti esercitano un’attività commerciale, possono accordarsi sulla libera scelta di legge per eventuali e future obbligazioni extracontrattuali anche in via anticipata.

Solo in due casi non è ammissibile, neppure in linea generale, la scelta di legge per regolare il rapporto obbligatorio avente natura non contrattuale: violazione dei diritti di proprietà industriale e atti di concorrenza sleale o limitativi della concorrenza. Rilevato che si tratta di ipotesi collocabili nel sottoinsieme dei rapporti tra parti che esercitano attività commerciali, maggiori dettagli saranno forniti quando ci si soffermerà su questo tipo di obbligazioni extracontrattuali.

La scelta di legge, se ammessa, è nuovamente consentita anche se tacita, basta che risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie.
Si sottolinea ancora una volta che tale scelta non potrà mai avere l’effetto di pregiudicare i diritti dei terzi.

4) Norme imperative e di applicazione necessaria. Questa particolare tipologie di norme troverà sempre applicazione e non potrà soffrire di restrizione alcuna nemmeno in conseguenza dell’applicazione di norme scelte liberamente perché sussistevano i presupposti per procedere in tal senso. In particolare, se la legge scelta è diversa da quella dello Stato ove possono essere ricondotti tutti gli elementi della fattispecie, non potranno essere derogate tutte le norme di questo secondo paese per le quali sia prevista l’impossibilità di derogarvi convenzionalmente; e se gli Stati in gioco sono membri dell’Unione, non è permesso discostarsi dal diritto UE eventualmente applicabile.

5) Esclusione del rinvio. Il regolamento esclude sempre il rinvio.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

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