Limiti ed Eccezioni alla Libera Scelta della Legge Applicabile al Rapporto Contrattuale

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Fin qui la regola generale, che resta la stessa sia ai sensi della Convenzione di Roma del 1980 che del regolamento Roma I: le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al loro contratto. Ora, però, vanno esplorati i limiti e le eccezioni alla regola.

1) Scelta di legge effettuata in forma tacita. Prima regola: ricordarsi che la volontà delle parti deve essere espressa o, per lo meno, deve risultare a chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Tra l’altro, il regolamento Roma I intensifica le corrispondenti disposizioni della Convenzione di Roma, la quale, in alternativa all’espressa indicazione della legge scelta, “accettava” che questa risultasse in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. L’intenzione del legislatore europeo è chiaramente quella di ridurre al minimo il rischio di valutazioni presuntive sulla legge scelta. Pertanto, se si vuole concludere un contratto internazionale “effettivo” e se si è nell’ambito di applicazione del reg. 593/08/CE, assicurarsi che la scelta comune sulla legge applicabile sia chiara e inequivoca (anche se si tratta di una facoltà, poiché non si è obbligati a compiere siffatta scelta).

2) Compressione della volontà di una o più parti. Per mero scrupolo, si precisa, semmai ve ne fosse bisogno, che la scelta di una o più parti circa la legge applicabile non potrà mai essere il prodotto della coercizione di un’altra parte. La scelta deve provenire liberamente da ciascuno dei contraenti.

3) Alcuni effetti preclusi alla scelta di legge posteriore alla conclusione del contratto. La scelta di legge apparentemente non soffre limiti temporali: io e la mia controparte possiamo scegliere la legge statale che preferiamo (tenendo conto dei limiti e delle eccezioni si cui si sta scrivendo) e accordarci in tal senso prima o dopo la conclusione del contratto, magari sostituendo con una nuova legge, in un secondo momento e a contratto già in corso di esecuzione (per i contratti aventi durata continuata), quella pattuita originariamente. La mutazione della legge non muta il contratto, ma solo la sua base normativa. Ciò nonostante:

  • se si modifica la legge applicabile dopo la conclusione del contratto, il cambiamento non pregiudica i diritti dei terzi, anche se tra le parti possono manifestarsi effetti retroattivi;
  • non si può più modificare la legge se è stata presentata una domanda giudiziale avente ad oggetto il rapporto contrattuale principale.

4) Scelta di leggi “non statali”. Le parti possono scegliere tra le varie leggi statali la legge applicabile al contratto. La questione è pacifica se eventuali controversie sul contratto dovranno essere decise da un giudice, visto che questi potrà applicare solo leggi statali. Se ne ricava che alle parti non è permesso di sottoporre il contratto internazionale a regole diverse da leggi statali, quindi bisogna sempre tenere gli occhi aperti, segnatamente quando è possibile che le trattative sulla legge applicabile virino su ordinamenti contrassegnati dalla compresenza di autorità statali e non.

Ma questo divieto può essere eluso con una scorciatoia. Le parti hanno la facoltà di riferirsi a “regole comuni” sorte, appunto, per regolare meglio la contrattazione internazionalprivatistica, che esamineremo meglio di seguito. Stiamo parlando, ad esempio, degli usi e delle prassi della c.d. lex mercatoria; oppure di regole di natura non legislativa, come i c.d. principi unidroit. Ora, tali regole potranno essere scelte dalle parti per la regolamentazione del loro contratto alla stregua di leggi statali, ma solo nel caso in cui eventuali controversie sul contratto siano definite via arbitrato (perché un giudice non potrebbe riferirsi a fonti di questo tipo).

5) “Congelamento” della legge. Scegliere la legge dello Stato X impone di accettare eventuali modifiche adottate dalle autorità dello Stato X; le parti non possono accordarsi tra loro di modo che la legge scelta si applichi tale e quale a com’era quando fu concluso il contratto se poi questa muta per normali vicende statali.

6) Contratti tra Stato e imprese. Se sono il legale rappresentante di un’impresa italiana, poniamo di costruzioni, e intendo concludere un contratto con lo Stato francese, poniamo per un appalto, la regola della libera scelta per la legge applicabile si mantiene? Sì, anche se è prevedibilmente arduo riuscire a discostarsi dalla legge dello Stato con cui si stipula il contratto (nel caso specifico, la legge francese). Malgrado ciò, per tutelare la parte diversa dallo Stato, e ben sapendo che lo Stato può modificare le sue leggi in ogni momento, se è stata scelta la legge dello Stato parte nel contratto e lo Stato modifica la normativa nelle materie afferenti tale contratto, quelle modifiche non varranno nei confronti della parte non statale. Insomma, se concludo un contratto di appalto con lo Stato francese e la normativa francese cambia in un secondo momento, quella modifica non mi potrà essere opposta: permane la normativa vigente al tempo in cui il contratto è stato concluso. Tradotto, in questa ipotesi è ammesso il “congelamento”.

7) Norme di applicazione necessaria. Queste norme, che sono di interesse vitale per gli interessi pubblici di uno Stato, non possono essere derogate: la validità di tali norme “resiste” a un eventuale rinvio a una data legge, sia esso disposto da una norma di DIP o concordato tra parti che abbiano titolo per farlo. Alle norme di applicazione necessaria dedicheremo un apposito articolo.

8) Ordine pubblico. Sarà trattato dopo le norme di applicazione necessaria.

9) Questioni di capacità delle parti. La capacità delle parti, come accennato, non può essere ricondotta al raggio d’azione della legge scelta dai contraenti. Anche della capacità delle parti si parlerà successivamente in modo più approfondito. Per ora basta sapere che l’argomento “sfugge” alla libertà di scelta della legge demandata alla regolamentazione del rapporto contrattuale.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

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