Obbligazioni Nascenti dalla Legge nel Diritto Europeo e Internazionale

Post on 14 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Finora sono state esaminate fattispecie rubricabili alla categoria “fatto illecito”; ma la responsabilità extracontrattuale non si appiattisce su tutto ciò che riguarda il fatto illecito.

Esistono, ad esempio, altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale che la norma italiana di DIP (l. 218/95) disciplina contestualmente includendole tra le c.d. “obbligazioni nascenti dalla legge”. Si tratta di tre ipotesi specifiche che per esigenze di semplicità affronteremo insieme, partendo dalla loro disciplina interna, per poi spostarsi verso quella di diritto dell’Unione europea, ancora una volta prevalente.

Occorre considerarle in un’ottica internazionale, esattamente come accaduto per le varie tipologie di fatto illecito.

Agli effetti della l. 218/95 (art. 61), le “obbligazioni nascenti dalla legge”, oltre alle “obbligazioni legali non regolate dalla legge” sono le seguenti:

  • gestione di affari altrui
  • arricchimento senza giusta causa
  • pagamento di indebito

Per ognuna di queste obbligazioni nascenti dalla legge (sulla cui sostanza civilistica non ci si intende soffermare in questa sede), l’art. 61 l. 218/95 propone lo stesso criterio di collegamento: la legge che dovrà regolarle è quella dello Stato ove si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione. Solo a titolo d’esempio, se il pagamento indebito l’ho effettuato in Russia, la fattispecie sarà regolata dalla legge russa. Il criterio usato è di immediata comprensione.

Come già fatto presente, però, sulla questione è intervenuto anche il reg. 864/2007/CE. Pur avendo considerato inizialmente la normativa italiana, per razionalizzare meglio l’argomento, valgono le osservazioni mosse ogni volta che il Roma II è stato preso a modello: finché la l. 218/95 e il Roma II si sovrappongono, come in questo caso, il secondo, se sussistono i presupposti per applicarlo (si rinvia all’articolo appositamente dedicato all’argomento) avrà sempre la precedenza sulla prima. E anche per le tre “obbligazioni nascenti dalla legge” che sono state elencate sopra, il regolamento reca una disciplina che, nell’ambito dei rapporti tra soggetti appartenenti a Stati UE, (Danimarca esclusa) dovrà essere osservata derogando, se necessario, alla l. 218/95.

Vediamo le tre ipotesi di “obbligazioni nascenti dalla legge” mantenendole unite.

Appurato che il legislatore europeo ha di fatto incluso il pagamento di indebito nella fattispecie dell’arricchimento senza giusta causa, per entrambe le ipotesi, così come per la gestione di affari altrui (o negotiorum gestio che dir si voglia), il reg. Roma II non si limita all’unico criterio individuato dall’art. 61 l. 218/95, ma ne indica tre in via sussidiaria; tradotto, i tre criteri non sono alternativi, si applica il successivo solo se il precedente non può essere applicato.

  • se la responsabilità extracontrattuale da arricchimento senza giusta causa, pagamento di indebito o gestione per affari altrui si ricollega ad una precedente obbligazione contrattuale o extracontrattuale tra le parti, la legge applicabile sarà quella applicabile a tale ultima ed eventuale obbligazione;
  • se manca una simile previa relazione contrattuale o extracontrattuale tra le parti, ma le parti al momento del fatto che ha dato luogo alla responsabilità extracontrattuale da arricchimento senza giusta causa, pagamento di indebito o negotiorum gestio hanno la residenza nello stesso paese, la legge applicabile alla fattispecie in esame sarà la legge di quel paese;
  • solo se questi primi due criteri non possono essere soddisfatti (perché manca una previa relazione contrattuale/extracontrattuale tra le parti e perché le parti non risiedono nello stesso Stato) si applica il criterio dettato dall’art. 61 l. 218/95: si applica, cioè, la legge del paese ove si è realizzato il fatto, quindi il paese dove la gestione di affari altrui si è svolta, il paese dove il pagamento dell’indebito è avvenuto, il paese dove si è consumata l’azione che ha generato l’arricchimento senza giusta causa;

Restano salvi sia la libera scelta, per accordo tra le parti, della legge regolatrice, sia il “famoso” criterio dell’eventuale collegamento più stretto tra la fattispecie originatasi ed altro Stato diverso da quelli indicati nei tre punti precedenti. Questi due criteri possono tranquillamente rimpiazzare gli altri tre indicati sopra, ma è chiaro che devono sussistere le condizioni per poterli applicare (si rinvia agli articoli in cui si è discusso tale argomento).

Esempio. Io, imprenditore residente in Italia, nello svolgimento della mia attività professionale mi reco in Ungheria e lì pago una somma non dovuta a un imprenditore ivi residente col quale non ho mai intrattenuto rapporti commerciali pregressi. Da quale legge sarà regolata questa fattispecie di pagamento di indebito, idonea a determinare una responsabilità extracontrattuale in capo all’altro imprenditore? In primis, io e la mia controparte possiamo accordarci in merito scegliendo un’apposita legge nazionale; oppure, se la fattispecie presenta un collegamento manifestamente stretto con una legge nazionale, applicheremo quest’ultima. Solo se non procediamo come appena indicato (e poniamo il caso che non si possa o riesca procedere come appena indicato), faremo ricorso ai tre criteri specifici di cui sopra. Esisteva tra noi una previa relazione contrattuale o extracontrattuale? No, quindi passiamo al secondo criterio. Risiediamo nello stesso paese? No, dunque avanti col terzo, che ci impone di applicare la legge del luogo dove il pagamento è avvenuto, che è la legge ungherese (la stessa legge che sarebbe risultata seguendo l’unico criterio disposto dall’art. 61 l. 218/95).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.

Per informazioni sulla nostra consulenza nell'ambito del diritto internazionale e dei contratti internazionali si invita a visitare questa pagina o contattare lo studio alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite il modulo di contatto sottostante.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina del diritto internazionale. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l’uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d’autore.

Contatto diretto

Required *

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy