A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
In diritto privato il contratto di società costituisce una figura sui generis.
Dei contratti esaminati fino a questo momento, molti risentono di norme sovranazionali o internazionali, talvolta anche di carattere materiale, visto che alcune convenzioni dettano discipline dettagliate sulla regolamentazione di vari elementi di una fattispecie contrattuale, senza limitarsi a guidare l’interessato verso la normativa (statale) applicabile.
Il contratto di società risente come altre delle interazioni sempre più frequenti tra soggetti (persone fisiche e giuridiche) “appartenenti” a Stati diversi e l’argomento è di chiaro interesse per chiunque voglia dare corso a un ente avente le finalità più disparate e, al contempo, potenziali collegamenti con Stati diversi dall’Italia.
In questo caso non vi sono norme comuni appositamente previste per rinvenire criteri di collegamento o per disciplinare direttamente tale contratto. Anzi, il reg. 593/08/CE, ad esempio, non si applica, tra l’altro, alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica. Casomai, la legislazione dell’Unione europea acquista vigore per le procedure di insolvenza in materia di società ed enti (reg. 1346/2000/CE).
Si deve fare un “salto indietro” rispetto a ciò che si è normalmente fatto prima: bisogna distaccarsi dall’art. 57 della l. 218/95, l’unica norma dell’atto relativa alle obbligazioni contrattuali in generale, e leggere il più specifico art. 25, che affronta le persone giuridiche, più precisamente le società e gli enti.
Cosa ci dice l’art. 25 l. 218/95, che per altro è l’unico articolo legge ad occuparsi delle persone giuridiche?
Dice che il contratto di società (o dell’ente) è disciplinato dalla legge del luogo ove ne è stato perfezionato il procedimento di costituzione: secondo il nostro legislatore, che nella fattispecie ha la prevalenza in merito ai criteri di collegamento, la legge italiana si applicherà se la società o l’ente risultano costituiti in Italia, altrimenti si applicherà un’altra legge. Vi sono però due casi in cui questa regola viene ribaltata e troverà applicazione solo ed esclusivamente la legge italiana:
A differenza di altre norme, sicuramente più vaghe, l’art. 25 è dettagliato e indica alcuni elementi che sono soggetti alla legge del luogo di costituzione della società 8sempre che non debba applicarsi per forza la legge italiana), anche se si tratta di un elenco “aperto”: la natura giuridica; la denominazione o ragione sociale; la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; la capacità; la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; la rappresentanza dell'ente; le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
Discorso simile, ma contemporaneamente diverso, per i casi di fusioni o trasferimenti (internazionali, ovviamente) di società esistenti: la fusione e il trasferimento della sede statutaria sono efficaci se compiuti in ossequio alle leggi degli Stati interessati, ma una volta avvenuti (efficacemente), la legge applicabile alla nuova realtà sarà quella del luogo in cui si è perfezionato il nuovo atto di fusione o trasferimento, senza che la legge del luogo ove si era costituita la società o l’ente che poi si sono fusi con altri o sono stati trasferiti altrove abbia più voce in capitolo, a meno che non sia quella del luogo ove si è perfezionata la fusione o il trasferimento.
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