A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Un’impresa italiana conclude un contratto di vendita con un fornitore cinese: da quale legge viene regolato il contratto? Che rimedi sono previsti laddove il fornitore si renda inadempiente?
La succursale, stabilita in territorio italiano, di una società tedesca intende accordarsi con una società statunitense di assicurazioni avente filiali in cinque diversi Stati dell’Unione europea: è possibile sottoporre l’accordo alle norme di uno Stato espressamente identificato? In caso affermativo, quale Stato conviene “scegliere”? In caso negativo, a quali norme occorrerà affidarsi?
Un calciatore brasiliano sottoscrive a Ginevra un contratto con un procuratore italiano. Qualora una delle parti intenda fare valere in giudizio la nullità o l’annullabilità dell’accordo, a quale giudice potrà rivolgersi?
Una ditta russa acquista vino da un produttore italiano e si rivolge a un prestatore di servizi austriaco per il trasporto della merce a Mosca, ma a seguito di un incidente stradale occorso in Polonia per cause apparentemente non imputabili all’autotrasportatore, che è bulgaro, conducente, mezzo e merce subiscono danni di vario tipo. Come si può agire per chiedere il ristoro dei danni subiti? E sulla base delle leggi di quale Stato?
Tizio, cittadino italiano residente in Spagna, sposa a Madrid Caia, cittadina cubana anch’essa residente in Spagna, ma dopo qualche anno intende divorziare: come farà a capire condizioni e conseguenze giuridiche della sua scelta?
Si potrebbero avanzare molti altri esempi di situazioni che coinvolgono, almeno in linea teorica, gli ordinamenti giuridici di due o più Stati; tuttavia, l’elemento chiave che accomuna questi esempi è sufficiente per comprendere quanto ampio sia il raggio d’azione del DIP in un mondo sempre più caratterizzato da interazioni tra soggetti “appartenenti” a (o aventi legami con) Stati diversi. Ciò vale soprattutto in tema di obbligazioni e contratti, che costituiscono la materia che si esplorerà di seguito (in relazione al DIP). Ecco perché i primi aspetti sui quali conviene soffermarsi in realtà altro non sono che due facce della stessa medaglia: cos’è il DIP e perché è importante.
In sintesi, il DIP, a seconda che abbia natura sostanziale o processuale, permette di individuare da un lato la legge applicabile alla fattispecie che viene in rilievo (che, si badi bene, negli articoli che si propongono sarà sempre riferita a un rapporto di natura obbligatoria) e dall’altro il giudice “competente”, ovverosia lo Stato nel quale si trova il giudice che ha la giurisdizione in merito alle controversie che possano verificarsi limitatamente a quella fattispecie (leggasi quel rapporto obbligatorio).
Chi si trova in una situazione assimilabile a quelle appena prospettate, avrà allora interesse a conoscere la posizione giuridica che probabilmente assumerà o che ha già effettivamente assunto, al fine di evitare un pericoloso dispendio di tempo e risorse per acquisire simili informazioni, ad esempio prima di vincolarsi giuridicamente a qualcuno o magari quando è ormai troppo tardi per ottenere il rimedio auspicato.
Pertanto, nel prosieguo di questa serie di articoli si cercherà di fornire un quadro sintetico, ma al tempo stesso preciso e mirato, sugli elementi più rilevanti del DIP, così da garantire da subito la conoscenza di alcuni “appigli” fondamentali cui fare affidamento nei casi di rapporti obbligatori suscettibili di sconfinare dal diritto italiano.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul diritto internazionale privato, sulle norme applicabili nel diritto internazionale privato, il rinvio nel diritto internazionale privato, il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi, il rinvio a legge straniera non identificabile, le obbligazioni nel diritto internazionale.
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