A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Prima di illustrare la disciplina prevista dal regolamento 864/2007/CE e di eventuali norme di diritto internazionale e/o interno applicabili ai casi principali di conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali, va completata la panoramica sul Roma II.
1) Carattere universale. Il reg. 864/2007/CE ha carattere universale, esattamente come il reg. 593/2008/CE, potendo trovare applicazione anche se la legge richiamata è quella di uno Stato diverso dai membri dell’Unione europea.
2) Elementi regolati dalla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Il reg. 864/2007/CE permette di individuare la legge chiamata a governare un rapporto obbligatorio non contrattuale; ma cosa disciplinerà esattamente questa legge? Ce lo dice proprio il regolamento, anche se l’elenco tracciato non è da considerarsi “chiuso”:
3) Libera scelta di legge. Sempre in via generale, il Roma II, sulla scia di quanto prospettato circa il regolamento che si occupa delle obbligazioni contrattuali, riserva uno spazio non indifferente alla libera scelta della legge regolatrice della fattispecie tramite accordo delle parti. Sta di fatto che, trattandosi di accordo relativo ad obbligazioni che non nascono da accordi (per meglio dire, da contratti), il discorso si complica sensibilmente: al riguardo vi sono una regola e un’eccezione. La regola è facilmente prevedibile. La natura delle obbligazioni extracontrattuali implica che il rapporto obbligatorio che sorge sfugge all’accordo delle parti, pertanto un eventuale accordo sulla legge alla quale sottomettere l’obbligazione costituitasi sarà per forza successivo a questo evento. Se l’attività industriale di Tizio, imprenditore francese esercente in Francia, cagiona danni di vario tipo alle proprietà ubicate in territorio italiano di Caio, italiano anch’egli, Tizio e Caio potranno comunque convenire tra loro di regolare gli aspetti dell’obbligazione extracontrattuale sorta in capo a Tizio sottoponendola a questa o a quella legge. L’eccezione riguarda i rapporti commerciali: se le parti esercitano un’attività commerciale, possono accordarsi sulla libera scelta di legge per eventuali e future obbligazioni extracontrattuali anche in via anticipata.
Solo in due casi non è ammissibile, neppure in linea generale, la scelta di legge per regolare il rapporto obbligatorio avente natura non contrattuale: violazione dei diritti di proprietà industriale e atti di concorrenza sleale o limitativi della concorrenza. Rilevato che si tratta di ipotesi collocabili nel sottoinsieme dei rapporti tra parti che esercitano attività commerciali, maggiori dettagli saranno forniti quando ci si soffermerà su questo tipo di obbligazioni extracontrattuali.
La scelta di legge, se ammessa, è nuovamente consentita anche se tacita, basta che risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie.
Si sottolinea ancora una volta che tale scelta non potrà mai avere l’effetto di pregiudicare i diritti dei terzi.
4) Norme imperative e di applicazione necessaria. Questa particolare tipologie di norme troverà sempre applicazione e non potrà soffrire di restrizione alcuna nemmeno in conseguenza dell’applicazione di norme scelte liberamente perché sussistevano i presupposti per procedere in tal senso. In particolare, se la legge scelta è diversa da quella dello Stato ove possono essere ricondotti tutti gli elementi della fattispecie, non potranno essere derogate tutte le norme di questo secondo paese per le quali sia prevista l’impossibilità di derogarvi convenzionalmente; e se gli Stati in gioco sono membri dell’Unione, non è permesso discostarsi dal diritto UE eventualmente applicabile.
5) Esclusione del rinvio. Il regolamento esclude sempre il rinvio.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.
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