A cura dell'avvocato Nicola Ferrante e Associati
Un caso importante, nonché ricorrente di responsabilità extracontrattuale, è quello del danno cagionato dal rappresentante volontario: l’istituto della rappresentanza volontaria si presta a “derive” negative per il rappresentato, pertanto merita di essere approfondito in un contesto più ampio, cioè internazionale.
La rappresentanza di cui si scrive, oltre a sottendere un rapporto internazionale tra due soggetti, va intesa come volontaria e diretta: stiamo affrontando la fattispecie che si origina quando un soggetto, il rappresentato, conferisce volontariamente e con apposito atto ad altro soggetto, il rappresentante, il quale compie atti giuridicamente vincolanti in nome e per conto del rappresentato. In pratica, anche se formalmente è il rappresentante che agisce, nella sostanza è il rappresentato a rimanere vincolato per quanto compiuto dal rappresentante.
La rappresentanza volontaria (e diretta) viene sovente disciplinata in maniera autonoma presso i vari ordinamenti nazionali. Si è tentato di “codificare” l’istituto con accordi internazionali più o meno vasti, ma le sorti di questi sono risultate incerte; l’Italia, ad esempio, per un motivo o per un altro non è ufficialmente vincolata ad alcuna di queste convenzioni multilaterali sulla rappresentanza volontaria. Nemmeno l’Unione europea è riuscita a creare norme comuni per gli Stati membri riguardo alla rappresentanza volontaria, che non compare né all’interno del Roma I né tra i casi regolati dal Roma II.
E allora, la norma di riferimento per la rappresentanza volontaria va rinvenuta nella l. 218/95, precisamente all’art. 60, senza che vi sia bisogno di “tirare in ballo” fonti di ordinamenti diversi per ottenere i criteri di collegamento capaci di identificare la legge applicabile.
L’art. 60 l. 218/95 distingue tra due ipotesi principali, a seconda della veste in cui agisce il rappresentante volontario:
Non si cada nell’errore di pensare che le leggi individuate valgano anche per aspetti che fuoriescono dall’esercizio del negozio rappresentativo: ad esempio, la capacità di agire delle parti, oppure il negozio tra il terzo e il rappresentante, o anche il negozio di gestione non rientrano nel campo di applicazione in senso stretto dell’istituto in considerazione, quindi non vengono necessariamente disciplinati dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari o dello Stato in cui egli deve esercitare i propri poteri in via principale.
Discorso a parte per la forma dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza. Ai sensi dell’art. 60 della l. 218/95 l’atto sarà valido se la validità risulta dalla legge dello Stato che ne regola la sostanza oppure, dunque in via alternativa, dello Stato ove l’atto dovrà spiegare i propri effetti.
In questa sezione pubblichiamo gli articoli sulla disciplina dell'Unione Europea in merito alle obbligazioni non contrattuali, sul regolamento 864/2007/CEE, sulla responsabilità da fatto illecito, sulla responsabilità per danno da prodotto, sulla responsabilità per concorrenza sleale e limitazione della concorrenza, sulla responsabilità per violazione della proprietà intellettuale, sulla responsabilità per danno ambientale, sulla responsabilità per danni da attività sindacale, sulla responsabilità precontrattuale, sulla responsabilità per incidenti da circolazione stradale, sulle obbligazioni nascenti dalla legge, sulla rappresentanza volontaria, sulla promessa unilaterale, sui titoli di credito.
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