Omessa Selezione della Legge Applicabile al Contratto (1): Criteri Specifici del reg. 593/08/CE

Post on 07 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Siamo sempre nell’alveo delle obbligazioni contrattuali a) regolate in astratto da una fonte di diritto internazionale e/o dell’Unione europea e b) disciplinate in generale e non come ipotesi specifiche: detto diversamente, stiamo seguitando sui contenuti della Convenzione di Roma del 1980 e del regolamento 593/98/CE.

Questi atti ci dicono che la regola sulla legge applicabile a un contratto che non fuoriesca dai medesimi è molto semplice: ci si può accordare sulla legge applicabile, addirittura si può scegliere la legge di un qualsiasi ordinamento giuridico e, come se non bastasse, è possibile frazionare gli elementi del contratto sottoponendoli a leggi diverse. Mettendo da parte i limiti e le eccezioni a questa regola, è doveroso prospettare una situazione tutt’altro che infrequente.

Cosa accade se due parti, pur potendo scegliere la legge applicabile a parte del contratto o alla sua totalità, non effettuano alcuna scelta? Esistono criteri sostitutivi che possano entrare in funzione a seguito di una simile omissione?

Sì, esistono criteri sostitutivi, ma per comodità è meglio dividerli in due categorie, chiarendo da subito che per quanto attiene a questi criteri la Convenzione di Roma del 1980 e il reg. 593/08/CE differiscono e non di poco. Nella prima categoria includiamo quei criteri specifici che prevede solo il reg. 593/08/CE, e nella seconda inseriamo i criteri più generici accennati dal Regolamento e/o dalla Convenzione. Per iniziare ci occupiamo della prima categoria.

La legge applicabile ai contratti per i quali vigono le disposizioni del reg. 593/08/CE, dunque conclusi dopo il 17 dicembre 2009, non rientranti nelle eccezioni all’ambito di applicazione del Regolamento, nonché stipulati tra parti “appartenenti” a Stati membri dell’Unione, se non è stata scelta di comune accordo dalle parti o se è risultata inesistente/invalida, sarà quella individuata dai seguenti criteri specifici:

  • vendita di beni: legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale (ma se si tratta di beni da vendere all’asta, sarà la legge del paese nel quale si svolge l’asta);
  • prestazione di servizi: legge del paese nel quale il prestatore ha la residenza abituale;
  • diritti reali immobiliari o locazioni di immobili: legge del paese ove è situato l’immobile (ma per gli immobili di proprietà persone fisiche, le locazioni per uso privato temporaneo non superiori a 6 mesi consecutivi sono regolate dalla legge del paese ove il proprietario ha la residenza abituale);
  • franchising: legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
  • distribuzione: legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

Vi sono criteri peculiari anche per i contratti di assicurazione, i contratti individuali di lavoro e i contratti conclusi dai consumatori, ma alla luce dell’importanza e della specificità di questi contratti se ne parlerà a parte e in maniera più approfondita.

Due parole sul concetto di residenza abituale, che per queste ipotesi costituisce “il” criterio per eccellenza. A parte i casi noti (ad esempio, la residenza di un privato cittadino), sui quali non ha senso indugiare oltre, si distingue tra: a) persone fisiche che svolgono un’attività professionale, per le quali la residenza abituale è il luogo della sede di tale attività al momento della conclusione del contratto e b) persone giuridiche, società e associazioni, per le quali coincide con il luogo della loro amministrazione centrale al momento della conclusione del contratto.

Esemplificando, se Tizio, imprenditore italiano esercente in Italia, e Alfa, società “acquirente” portoghese, intendono concludere un contratto internazionale, ma non pattuiscono la legge che avrebbe dovuto regolarlo, per prima cosa occorre vedere se il loro contratto fa parte della casistica appena evidenziata: se così è, la legge applicabile è specificata “nero su bianco” (ed è quella italiana, perché è in Italia che Tizio esercita); se così non è… si passa ai criteri più generici.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto nel diritto internazionale, sull'applicazione della convenzione di roma del 1980 e sul regolamento 593/08/CE, sulla legge applicabile al contratto internazionale, dei criteri specifici in caso di omessa selezione della legge applicabile, dei criteri generici in caso di omessa selezione della legge applicabile,dei limiti alla libera scelta della legge applicabile, delle regole non statali applicabili al contratto internazionale, delle norme di applicazione necessaria, sull'ordine pubblico internazionale, sulla validità sostanziale e formale del contratto internazionale, sulla capacità delle parti.

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